Crediti di imposta per energia elettrica e gas naturale – Anticipato il termine per l’utilizzo al 16/11/2023
Con il “Decreto Proroghe” il Governo ha spostato dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine per la compensazione dei crediti di imposta per energia elettrica e gas naturale relativi al I° e II° trimestre 2023.
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste le imprese definite “energivore”, “non energivore”, “gasivore” e “non gasivore”.
Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere i post pubblicati in precedenza sull’argomento:
https://consulenzaenergia.torino.it/2023/04/01/crediti-imposta-energia-elettrica/
https://consulenzaenergia.torino.it/2023/02/27/promemoria-scadenze-crediti-di-imposta/
Con riferimento al I° trimestre 2023 il credito di imposta riconosciuto per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale è pari al:
- 45% per le imprese “energivore”, “gasivore” e “non gasivore”;
- 35% per le imprese “non energivore”.
Con riferimento al II° trimestre 2023 il credito di imposta riconosciuto per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale è pari al:
- 20% per le imprese “energivore”, “gasivore” e “non gasivore”;
- 10% per le imprese “non energivore”.
A promemoria ricordiamo che:
- i crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24;
- non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP;
- possono essere cumulati con altre agevolazioni aventi per oggetto gli stessi costi.